Leggi e documenti

 

 

Elezioni Politiche 2008

Per tutte le leggi, direttive e informazioni sul voto all'estero:

 http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/PrincipaliAttivita/Voto_Italiani/Elezioni_parlamento.htm

 

Voto cittadini temporaneamente all’estero

Con il Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008 Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali) il Governo è intervenuto a garantire l’esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per missioni internazionali
Il Decreto è stato convertito, con modificazioni, in legge: Legge 27 Febbraio 2008, n. 30

Chi può votare
Il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali è consentito:
a) al personale appartenente ai reparti organici o facenti parte di equipaggi di nave delle Forze armate e delle Forze di polizia temporaneamente all’estero perchè impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) ai dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, ai loro familiari conviventi;
c) ai professori universitari, ordinari ed associati, ai ricercatori ed ai professori aggregati che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi.

Modalità di voto
I soggetti previsti dalla lettera a) e b) possono presentare la domanda per partecipare al voto per corrispondenza al Comando o all'Amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ovvero entro il 9 marzo 2008, indicando il nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i relativi recapiti.
Per i familiari conviventi è prevista una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dello stato di familiare del convivente. Il Comando o l'Amministrazione di appartenenza, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ovvero entro il 4 marzo 2008, dovrà far pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti con gli elenchi distinti per comune di residenza.
I soggetti di cui alla lettera c), invece potranno far pervenire direttamente le loro domande all'ufficio consolare con le stesse modalità.
Gli uffici consolari, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia, trasmetteranno a ciascun comune, con telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi che hanno fatto pervenire la domanda per l'ammissione al voto per corrispondenza all'estero. Entro le successive ventiquattro ore i comuni invieranno all'ufficio consolare l'attestazione dell'Ufficio elettorale con la quale si accoglie la domanda, in mancanza di cause ostative. Inoltre, gli elenchi elettorali saranno trasmessi alla Commissione elettorale circondariale, che provvederà a depennare gli elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste.

E’ prevista, infine, la possibilità di revocare la domanda di voto per corrispondenza mediante una espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare.
Il Ministero dell'interno entro e non oltre il ventiseiesimo giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia consegnerà al Ministero per gli affari esteri le liste di candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione Camera e alla circoscrizione Senato in cui è compreso il Comune di Roma.

Scrutinio dei voti
Le schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza vengono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, dalla commissione elettorale circondariale dei comuni interessati. A tal fine vengono istituiti due o tre seggi speciali nei comuni interessati.


Decreto Legge 15 febbraio 2008, n. 24
Modulo domanda elettori temporaneamente estero in PDF
Modulo
dichiarazione sostitutiva elettori temporaneamente estero in PDF
 

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Elezioni politiche 2006: il voto degli italiani all'estero

ROMA - In occasione delle prossime elezioni politiche si vota per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori assegnati alla Circoscrizione Estero. La Circoscrizione Estero si compone di quattro ripartizioni comprendenti Stati e territori relativi a: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America settentrionale e centrale; America meridionale; Africa, Asia, Oceania e Antartide. In base alla legge 459/2001 l'elettore residente all'estero può scegliere di esercitare il suo diritto di voto per corrispondenza o tornando in Italia.

Possono votare per corrispondenza tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero e residenti nei Paesi con i quali sono stati stipulati appositi accordi (intese) che prevedono l'esercizio di tale diritto.

I cittadini che, per una causa qualsiasi, non risultano iscritti in tali liste possono essere ammessi al voto a cura del competente Ufficio consolare se ne fanno richiesta entro l'11 giorno precedente la data delle votazioni, previo accertamento dell'inesistenza di cause ostative al voto presso il Comune italiano di origine. A seguito dell'entrata in vigore della legge 22/ 2006 possono votare per posta anche alcune categorie di cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali e precisamente: il personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali; i dipendenti delle amministrazioni dello Stato; i professori universitari, ricercatori e professori aggregati.

 http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/voto_italianiestero_06/index.html

 

La Circoscrizione Estero

a cura dell’Ufficio elettorale del PRC

Due leggi di revisione costituzionale hanno previsto l’elezione da parte dei cittadini italiani residenti all’estero di sei senatori e di dodici deputati nell’ambito di una circoscrizione Estero.

La nuova disciplina costituzionale lascia invariato il numero complessivo di componenti delle due Camere. Il numero dei seggi da distribuire nelle circoscrizioni nazionali - detratti i seggi da assegnare nella circoscrizione Estero – risulta quindi ridotto e pari, rispettivamente, a 618 per la Camera e 309 al Senato.

L’art. 3 della Legge cost. n. 1 del 2000 demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire contestualmente le modalità per l’attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero. La legge 27 dicembre 2001, n, 459 ha attuato questa previsione costituzionale che verrà sintetizzato in questo paragrafo.

1. Elettorato attivo: votano per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero, i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all’estero. La legge (459/2001 art. 5 comma 1) prevede che le liste siano predisposte sulla base dell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero che il Governo deve realizzare unificando i dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (tenute dai comuni) e quelli degli schedari consolari (anch’essi contenenti i nominativi dei cittadini residenti all’estero). La legge consente tuttavia che i residenti all’estero possano anche esercitare l’opzione per il voto in Italia (art. 1 comma 3). In questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale essi sono iscritti come cittadini italiani all’estero. I residenti all’estero sono infatti iscritti in uno speciale elenco dell’anagrafe del comune presso il quale essi hanno avuto l’ultima residenza in Italia. Nel caso in cui tali cittadini non siano mai stati residenti in Italia, il comune che li registra come residenti all’estero è il comune di Roma (art.5). L’opzione per il voto in Italia può essere esercitata dall’elettore in occasione di ogni consultazione per l’elezione della Camera e del Senato. L’opzione deve essere comunicata per iscritto alla rappresentanza diplomatica o consolare nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza della legislatura. In caso di scioglimento anticipato, l’elettore può esercitare l’opzione entro il decimo giorno successivo all’indizione delle elezioni (art. 4 commi 1 e 2). Anche i cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono votare, o all’estero, presentandosi presso i consolati, o in Italia, facendone richiesta all’ufficio elettorale del comune di origine (Legge 104/2002 art. 1 comma 2). Essi possono presentarsi, entro l’11°giorno antecedente la data delle votazioni, all’ufficio consolare chiedendo di essere riscritti nell’AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza (DPR 104/2003, art. 16 comma 1), oppure possono sceglierei votare in Italia purché presentino la relativa richiesta entro il 10° giorno successivo all’indizione delle votazioni (DPR 104/2003, art. 16 comma 4).

2. Distribuzione dei seggi tra le ripartizioni. Sia per l’elezione di senatori che dei deputati la legge individua nell’ambito della circoscrizione Estero le 4 ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide. In ciascuna di tali ripartizioni è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli atri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (legge 459/2001 art. 6).

3. Elettorato passivo e presentazione delle candidature. Possono candidarsi per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere all’estero esclusivamente i cittadini che siano residenti ed elettori in una delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estro. Per le cause di ineleggibilità si applica la disciplina vigente per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nel territorio nazionale (vedi paragrafo 1,2 e 3). La presentazione delle candidature sia per i senatori che per i deputati, avviene per liste. Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione. Le liste devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello delle votazioni. Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero di seggi da assegnare alla ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno (legge 459/2001, art.8 comma 3). Per la presentazione del contrassegno  prevista presso il Ministero dell’Interno (dalle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione), si rimanda al paragrafo 10

4. Espressione del voto. Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all’estero si esercita per corrispondenza (legge 459/2001, art. 1 comma2). Non oltre il 18° giorno prima della data per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio elettorale competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto, il testo della legge sull’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all’estero e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (legge 459/2001, art. 12 comma3). L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizione alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre (legge 459/2001, art. 11 comma3). Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (legge 459/2001, art. 12 comma6).

5. Attribuzione dei seggi. L’attribuzione dei seggi si svolge a livello delle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero e segue il medesimo procedimento sia per l’elezione dei senatori che dei deputati (legge 459/2001, art. 15). L’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina per ciascuna delle ripartizioni la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nell’ambito della ripartizione. In secondo luogo l’Ufficio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, che risulta dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella ripartizione. L’ufficio divide quindi la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; la cifra elettorale di ciascuna lista viene poi divisa per il quoziente ottenuto dall’operazione precedente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale. L’Ufficio elettorale proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l’ordine dei voti di preferenza conseguiti. A parità di voti sono proclamati eletti coloro che precedono nell’ordine della lista.

6. Vacanza dei seggi. Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, esso è attribuito, nell’ambito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza o, in assenza di questi, nell’ordine della lista.

7. Agevolazioni di viaggio. L’art. 20 della legge 459/2001 stabilisce: “1- sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall’art. 117 del Testo unico (tale articolo garantiva il diritto di trasporto ferroviario per gli emigrati italiani per motivi di lavoro durante le elezioni della Camera e del Senato) delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, e dell’art. 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato decreto l.vo 533/1993. 2- Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata  hanno diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l’elettore deve presentare apposita istanza all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio”

 

VOTO DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

a cura dell’Ufficio elettorale del PRC

La legge n. 22 del 23 gennaio 2006, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche”
all’Articolo 3-sexies. ha introdotto il “voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali”. Questa norma va applicata in occasione delle elezioni politiche e delle consultazioni referendarie previste dall’art. 138 della Costituzione, nella Circoscrizione Estero.
Segue il testo della legge.

1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:

a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.
4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.
9. Per le finalità di cui comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali della personalità e della segretezza del voto».

 

 

Per poter votare all'estero bisogna essere iscritti all'anagrafe consolare (A.I.R.E.). Cosa prevede la legge, come ci si iscrive (materiale tratto dal sito del Consolato di  Londra)

Come voteranno gli italiani all’estero (Legge 459/2001) (in PDF)

Riforma dei Comites Legge 23 ottobre 2003, n.286 Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

Legge istitutiva dei Comites, Il testo della legge istitutiva dei Comitati dell'Emigrazione Italiana (COMITES) attualmente in vigore.

 

 

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